ABSTRACT: La pianificazione successoria realizzata attraverso strumenti transnazionali deve tenere conto delle possibili implicazioni che potrebbero derivare ai diritti degli eredi in base al diritto nazionale. Ad esempio, nell’ordinamento italiano un trust potrebbe incidere sulla quota riservata ai legittimari, dando luogo ad azioni o cause indesiderate.
Il trust nell’ordinamento giuridico italiano
Secondo la Convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, conclusa a L’Aja il 1 luglio 1985 (la ‘Convenzione dell’Aja’), con il termine ‘trust’ si fa riferimento ai rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per una finalità determinata.
Nell’ordinamento giuridico italiano, il trust non è disciplinato direttamente da norme di diritto interno. L’Italia ha però sottoscritto e ratificato la Convenzione dell’Aja, riconoscendo così la validità dei trust.
Pertanto, si ritiene generalmente consentito un ‘trust interno’, cioè un trust istituito da cittadini italiani e relativo a beni collocati in Italia, il cui elemento di internazionalità sia costituito dalla legge regolatrice.
Il trust quale patrimonio autonomo e segregato
I beni conferiti in trust non rientrano nel patrimonio generale del trustee né in quello del settlor, ma costituiscono un patrimonio distinto, autonomo e segregato, vincolato al conseguimento dello scopo del trust.
Pertanto, i creditori personali del trustee non possono pignorare i beni conferiti in trust, se non per soddisfare i debiti contratti dal trustee per scopi connessi al trust stesso. E dunque, ad esempio, né i creditori del trustee, né tantomeno quelli del settlor o dei beneficiari possono, in linea generale, pignorare o chiedere il sequestro dei beni conferiti in trust.
Il trust può quindi essere utilizzato anche per separare il patrimonio personale al fine di agevolare il passaggio generazionale.
I limiti all’effetto segregativo dei beni conferiti in trust: l’azione revocatoria e la tutela degli eredi legittimari
Nell’ordinamento giuridico italiano, quando un trust viene istituito in modo fraudolento, i creditori del settlor possono agire in giudizio per far dichiarare inefficaci nei propri confronti gli atti di trasferimento lesivi (‘azione revocatoria’).
In altre parole, attraverso l’azione revocatoria, i creditori hanno la possibilità di ottenere il sequestro di (o di esercitare azioni conservative su) i beni conferiti in trust, come se tali beni non fossero mai usciti dal patrimonio del settlor.
Inoltre, quando la successione del settlor è regolata dalla legge italiana, il trust non può pregiudicare i diritti che la legge riconosce agli ‘eredi legittimari’.
La legge italiana riserva infatti una quota dell’asse ereditario del de cuius agli eredi legittimari (cioè il coniuge o il partner unito civilmente, i figli o loro discendenti e, in alcuni casi, gli ascendenti del de cuius).
Tale quota, definita ‘riserva’ o ‘quota di legittima’, non può essere pregiudicata da donazioni o disposizioni testamentarie. Se si realizza una lesione della quota di riserva, i legittimari possono impugnare gli atti lesivi della legittima con un’apposita azione: la ‘azione di riduzione’.
I legittimari lesi nella propria quota di riserva possono esercitare l’azione di riduzione anche contro un trust, dal momento che l’articolo 15 della Convenzione dell’Aja vieta l’utilizzo dei trust per eludere l’applicazione di norme imperative degli ordinamenti giuridici nazionali, comprese espressamente quelle in materia di eredità, testamento e successione necessaria.
Il trust e l’azione di riduzione a tutela dei legittimari: la sentenza della Corte di Cassazione n. 5073 del 17 febbraio 2023 (la ‘Sentenza n. 5073/2023’)
Secondo la Sentenza n. 5073/2023, quando il settlor costituisce un trust per trasferire beni ai propri eredi dopo la sua morte, tale trust implica una donazione (e più precisamente, una donazione implicita o indiretta).
Di conseguenza, un trust potrebbe in linea teorica pregiudicare i diritti dei legittimari, e un siffatto trust sarebbe comunque valido, fermo in ogni caso il diritto dei legittimari di chiedere al trustee (anche citandolo in giudizio) di conferire nel patrimonio ereditario quei beni costituiti in trust che siano oggetto di attribuzioni lesive.
I legittimari possono proporre l’azione di riduzione anche se sono beneficiari di un trust, se tale trust lede la propria quota di riserva. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando è rimessa alla discrezionalità del trustee l’individuazione dei beneficiari e/o il loro interest (ossia i rispettivi diritti concreti) e tale individuazione sia di fatto lesiva dei diritti dei legittimari (soprattutto quando, come nel caso di specie, “il trust discrezionale non garantisce all’erede legittimario quella quota certa e determinata del patrimonio del de cuius che gli attribuisce inderogabilmente il diritto italiano”).
Con la Sentenza 5073/2023, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che i legittimari lesi nella propria quota di riserva devono proporre l’azione di riduzione nei confronti: (i) del trustee, quando l’esecuzione del trust è ancora in corso; oppure (ii) dei beneficiari, se il trustee ha già attribuito i beni conferiti in trust.
Conclusioni
Il trust consente di soddisfare una vasta gamma di esigenze di una persona, ad esempio in ambito ereditario, familiare, aziendale, finanziario, di garanzia o di beneficienza.
Per tale motivo, il trust viene frequentemente utilizzato non solo in quanto strumento di separazione patrimoniale, ma anche come strumento di gestione del patrimonio e pianificazione successoria (spesso con particolare attenzione al profilo del passaggio generazionale dell’azienda di famiglia).
Tuttavia, quando lo scopo del trust involge questioni di diritto successorio italiano, è consigliabile tenere in considerazione anche le possibili implicazioni connesse alla quota di legittima, per evitare azioni indesiderate e dispendiose che i legittimari potrebbero esercitare al fine di tutelare i propri diritti.
Foto: Wassily Kandinsky, Ohne Titel, 1923, – Wikimedia Commons