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CivileGiovanni GigliottiSilvia BiscegliaSuccessioni e Passaggio GenerazionaleSuccessioni transnazionali: la ‘doppia’ successione del cittadino inglese proprietario di immobili in Italia

ABSTRACT: Le Sezioni  Unite della Corte di Cassazione  (sentenza del 5 febbraio 2021 n. 2867) hanno risolto una controversa questione in materia di successione transazionale, con riferimento al caso di un cittadino inglese, deceduto in Italia, ove erano situati beni immobili oggetto di delazione.

  

I fatti di causa

La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite riguarda il caso di successione transnazionale di un cittadino inglese domiciliato in Inghilterra, proprietario di immobili in Italia e in tale ultimo Paese deceduto nel 1999.

La coniuge (italiana) del de cuius sosteneva che la successione del marito fosse regolata dal diritto inglese in forza della nazionalità del de cuius e, quindi, che il testamento da questi redatto prima del matrimonio dovesse intendersi revocato in virtù della legge inglese. Ciò in quanto il Wills Act 1837 in vigore nel Regno Unito stabilisce che il testamento è automaticamente revocato per effetto del successivo matrimonio del testatore.

Gli altri eredi sostenevano invece che la successione del de cuius fosse disciplinata dalla legge italiana e che dunque il testamento fosse valido ed efficace, non trovando applicazione il Wills Act 1837.

 

Successione transnazionale tra diritto inglese e diritto italiano

Nel diritto internazionale privato italiano vige il “principio della unitarietà e dell’universalità della successione”, in forza del quale l’intero asse ereditario viene assoggettato ad un’unica legge, e cioè la legge nazionale del de cuius al momento della morte (“criterio di collegamento della cittadinanza”).

In altri termini, nel sistema italiano, l’insieme dei diritti e degli obblighi che costituiscono il patrimonio ereditario del de cuius viene trasmesso nella sua interezza agli eredi, secondo la quota ereditaria di ciascuno, indipendentemente dalla natura, dall’origine o dalla collocazione dei beni che ne formano oggetto.

Il principio della unitarietà e della universalità della successione si scontra con la possibilità che la legge nazionale del defunto (applicabile in forza del criterio di collegamento della cittadinanza) adotti il cosiddetto “criterio della scissione” e rinvii quindi ad una legge diversa.

In forza del criterio della scissione – che opera, in particolare, negli ordinamenti di common law (e in alcuni paesi di civil law) – la successione del defunto è infatti sottoposta a leggi diverse, applicabili a seconda della natura (mobile o immobile) e della situazione dei beni ricompresi nell’eredità.

 

La sentenza n. 2867/2021 e la ‘doppia’ successione del cittadino inglese proprietario di beni immobili in Italia.

La Legge n. 218 del 31 maggio 1995 (c.d. legge di diritto internazionale privato) dirime il conflitto tra le diverse normative nazionali potenzialmente applicabili alle questioni che presentano elementi di transnazionalità.

Il giudice, una volta categorizzata la singola fattispecie secondo i canoni di qualificazione del proprio ordinamento nazionale (“lex fori”), individua la specifica norma (anche di diritto internazionale privato) applicabile al caso concreto.

Sulla base di tale meccanismo, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha anzitutto categorizzato la revoca del testamento alla stregua del diritto italiano (in forza della lex fori), qualificandola come una questione di successione (benché per il diritto inglese essa rientrasse nell’ambito del matrimonio). Ha quindi ritenuto applicabili le norme di diritto internazionale privato delle successioni (in particolare, gli articoli 13 e 46 della Legge 218/1995).

Conseguentemente, dal momento che secondo l’articolo 46 della Legge 218/1995, in assenza di una diversa scelta del defunto, la successione è regolata dalla “legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta”, la Corte ha individuato nella legge inglese, quale legge nazionale del de cuius, la legge regolatrice della successione.

L’applicazione della legge inglese, tuttavia, potrebbe comportare dei problemi di coordinamento. Ciò in quanto l’ordinamento inglese adotta il criterio della scissione, e cioè “trattiene la regolamentazione dei beni mobili”, ma “rinvia indietro” alla legge italiana per la disciplina della successione dei beni immobili.

In altri termini, il diritto internazionale privato inglese ‘scinde’ la disciplina applicabile alla successione, a seconda che si tratti di beni mobili o di beni immobili del defunto: la successione dei beni mobili è regolata dalla legge dell’ultimo domicilio del de cuius, mentre la successione dei beni immobili è disciplinata dalla legge del luogo in cui gli stessi si trovano (la lex rei sitae) e cioè, nel caso di specie, dalla legge italiana.

A sua volta, tale “rinvio indietro” operato dalla norma di diritto internazionale privato inglese è “accettato” dall’ordinamento italiano, in forza dell’articolo 13 della Legge n. 218/1995.

Di conseguenza, il coordinamento tra le norme di diritto internazionale privato italiano e inglese determina la scissione tra i beni mobili e i beni immobili del defunto. Tale scissione comporta l’apertura di “due distinte successioni” che fanno capo al medesimo de cuius e la formazione di due distinte masse ereditarie, ciascuna sottoposta a leggi diverse: la successione dei beni mobili è quindi disciplinata dalla legge inglese (per effetto del rinvio della legge italiana alla legge inglese) secondo il criterio del domicilio del defunto; la successione dei beni immobili è invece soggetta alla legge italiana (per effetto del rinvio indietro della legge inglese alla legge italiana) secondo il criterio della lex rei sitae.

 

Conclusioni

Secondo la Corte di Cassazione, la ‘scissione’ delle successioni dei beni mobili e dei beni immobili non contrasta con il principio di unitarietà e universalità della successione che vige nell’ordinamento italiano, ma è consentita ed accettata dal diritto internazionale privato italiano nei limiti in cui la legge nazionale del defunto “rinvii indietro” alla legge italiana.

È in ogni caso da tenere in conto che, proprio per evitare le possibili difficoltà di coordinamento nelle successioni transnazionali, il diritto italiano consente al testatore di scegliere che la propria successione sia interamente sottoposta alla legge dello Stato di ultima residenza.

Tale scelta, tuttavia, può essere esercitata solo attraverso una espressa ed inequivoca dichiarazione in forma testamentaria, e purché non determini un pregiudizio ai diritti che la legge italiana riconosce ai legittimari residenti in Italia.

 

 


* Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta con il titolo Transnational succession: the case of the ‘double’ succession of an English citizen who owned real estate in Italy in the International Bar Association (IBA) Family Law Committee newsletter, April 2022


Foto: Claude Monet, Champs de tulipes en Hollande, 1886, wikimedia commons