- Termini per comparire (art. 163bis c.p.c.): tra la notifica della citazione e la prima udienza devono intercorrere non meno di 120 giorni liberi;
- Costituzione dell’attore (art. 165 c.p.c.): l’attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione;
- Costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.;): il convenuto deve costituirsi in giudizio nel termine di 70 giorni prima dell’udienza;
- Verifiche preliminari (art. 171bis c.p.c.): scaduto il termine per la costituzione del convenuto, entro 15 giorni il Giudice è chiamato a svolgere alcune verifiche preliminari (e.g. verifica la regolarità del contraddittorio, della procura, ecc.);
- Memorie integrative (art. 171ter c.p.c.): entro 40 giorni prima dell’udienza le parti possono precisare o modificare le proprie domande, ovvero proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni svolte dal convenuto (alla luce delle quali l’attore può anche chiedere la chiamata del terzo) o dal terzo; entro 20 giorni dall’udienza, le parti possono replicare alle eccezioni delle controparti e indicare i mezzi di prova; entro 10 giorni dall’udienza, le parti possono replicare e indicare la prova contraria (n.b.: i suddetti termini decorrono ex lege);
- Prima udienza di comparizione delle parti (art. 183 c.p.c.): le parti sono chiamate a comparire personalmente (la mancata comparizione senza giustificato motivo è valutata ai sensi dell’articolo 116, c. 2, c.p.c.); se viene autorizzata la chiamata del terzo, viene fissata una nuova udienza (da cui decorreranno ex novo i termini di cui all’art. 171ter c.p.c.); il Giudice: (a) interroga liberamente le parti; b) tenta la conciliazione; c) provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario delle udienze e degli incombenti successivi (l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro 90 giorni; d) può disporre d’ufficio mezzi di prova.
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