Dopo lo schema pratico e operativo della fase introduttiva del giudizio di cognizione (clicca qui per leggere il relativo articolo), ecco quello sulla fase istruttoria e decisoria, così come modificato dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
- Prima udienza di comparizione delle parti (art. 183 c.p.c.): instaurato regolarmente il contradditorio tra tutte le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice:
- valutata la complessità della lite e sentite le parti, qualora sussistano i requisiti ex art. 281-decies c.p.c., dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato (art. 183-bis c.p.c.);
- se richiesto dalla parte, pronuncia ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.);
- provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario delle udienze e degli incombenti successivi (art. 183 c.p.c.);
- se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti avanti al collegio per la decisione (art. 187 c.p.c.);
- Udienza di rimessione della causa in decisione (art. 281-quinquies, c. 1, c.p.c.; trattazione scritta): quando la causa è matura per la decisione, il Giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti termini, rispettivamente, di:
- 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica (art. 189 c.p.c.);
- Udienza di rimessione della causa in decisione (art. 281-quinquies, c. 2, c.p.c.; trattazione mista): quando la causa è matura per la decisione e una delle parti lo richieda, il Giudice fissa l’udienza di discussione orale e assegna alle parti i soli termini di:
- 60 giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
- 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali (art. 189, n. 1 e 2, c.p.c.);
- Udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.): se non dispone a norma dell’art. 281-quinquies c.p.c., il Giudice, fatte precisare avanti a sé le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza (o, su istanza di parte, in una successiva).
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