info@goldenblatt.co.uk
49 Russell Square, London, UK

Follow us:

CivileGiada RussoGiovanni GigliottiSilvia BiscegliaL’inadempimento del fiduciario all’obbligo di ritrasferire il bene: validità del trasferimento e rimedi esperibili

Tribunale di Torino, 17 maggio 2021.

ABSTRACT: Il fiduciario può effettuare trasferimenti in violazione del negozio fiduciario e delle disposizioni del fiduciante, senza che ciò influisca sulla validità dei trasferimenti eseguiti. L’eventuale inadempimento del fiduciario al patto fiduciario consente al fiduciante di ottenere una sentenza che produca i medesimi effetti dell’adempimento spontaneo.

 

Il negozio fiduciario

Il negozio fiduciario è un negozio atipico ovvero non espressamente regolato dal codice civile.

La stipula di tali negozi, tuttavia, è consentita in forza dell’autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 del codice civile, secondo cui le parti possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Secondo la definizione giurisprudenziale[1] il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un’altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l’acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.

Attraverso il negozio fiduciario, dunque, la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l’intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante o a terzi, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l’accordo il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.

Caratteristiche del negozio fiduciario

Il negozio fiduciario è connotato da una grande elasticità che gli consente di assumere, a seconda dei casi, struttura e funzione diversi.

La dottrina e la giurisprudenza hanno tracciato delle categorie di negozi fiduciari sulla base della struttura e della funzione.

Con riferimento alla struttura la fiducia può distinguersi in dinamica o statica. Si parla di fiducia dinamica quando si ha un effetto traslativo, strumentale alla realizzazione dello scopo fiduciario. Al contrario nella fiducia statica non si ha alcun trasferimento perché il soggetto è già investito ad altro titolo di un determinato diritto, sino a un dato momento esercitato nel proprio esclusivo interesse, che in forza del negozio fiduciario si impegna a esercitare nell’interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae[2].

Sotto il profilo delle funzioni e delle esigenze pratiche che il negozio fiduciario può soddisfare si distingue tra fiducia cum amico e la fiducia cum creditore.

Nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell’interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo.

Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore: l’interesse del fiduciante è trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l’impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito.

A prescindere dai tipi di fiducia, dunque, una fondamentale caratteristica del fenomeno fiduciario, è l’obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.

 

L’ordinanza del Tribunale di Torino del 17 maggio 2021

La vicenda

Con l’ordinanza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Torino ha affrontato il tema dell’inadempimento del fiduciario in relazione alla validità del trasferimento e all’obbligo di ritrasferimento.

Nel caso in esame, i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale perché venisse accertata la natura fiduciaria dell’intestazione di quote societarie nei confronti dei propri figli e, di conseguenza, chiedevano al giudice di dichiarare l’effettiva titolarità delle quote in capo ai ricorrenti stessi.

In particolare, i ricorrenti sostenevano che l’intestazione di quote era frutto di originari patti fiduciari intercorrenti, rispettivamente, con il figlio e con la figlia dei medesimi e che il trasferimento con il quale la figlia (fiduciaria) aveva successivamente ceduto parte delle proprie quote al fratello sarebbe stato effettuato contro la volontà dei genitori (fiducianti).

A tutela delle proprie ragioni i ricorrenti chiedevano, in via cautelare, che il giudice sottoponesse a sequestro giudiziario le quote medesime secondo quanto previsto dall’art. 670 c.p.c.

L’inadempimento del fiduciario e validità del trasferimento

Secondo la ricostruzione del Tribunale la circostanza che il trasferimento delle quote dalla figlia al figlio sia avvenuta in violazione di un eventuale patto fiduciario intercorrente tra i ricorrenti e la propria figlia non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della validità di tale trasferimento.

Come sottolineato dal Tribunale, infatti, a seguito del negozio fiduciario, il fiduciario diviene l’effettivo titolare del bene di cui, conseguentemente, può validamente disporre.

L’inadempimento del patto fiduciario, pertanto, non ha conseguenze sul contratto concluso tra il terzo e il fiduciario inadempiente, ciò in quanto il patto fiduciario – come ogni contratto – vincola esclusivamente le parti e non anche i terzi[3].

Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’irrilevanza dell’eventuale inadempimento della figlia del negozio fiduciario stipulato con i genitori ai fini della validità del trasferimento effettuato in favore del fratello.

Ciò che rileverebbe, tutt’al più, è l’effettiva esistenza e il contenuto del negozio fiduciario per l’accertamento dell’inadempimento del fiduciario, anche ai fini dell’eventuale diritto al risarcimento del danno da parte del fiduciante.

Secondo il Tribunale tuttavia, le presunzioni addotte dai ricorrenti (il rapporto di parentela, la giovane età della figlia al momento dell’attribuzione delle quote, l’esigenza di non far comparire i genitori quali titolari delle quote in ragione delle vicende penali e fallimentari che li coinvolgevano), anche qualora ritenute idonee a far emergere la prova di un accordo fiduciario, non sarebbero comunque sufficienti per fornire prova del contenuto di tale accordo.

Il Tribunale – in relazione ai contenuti del negozio fiduciario – non ha ritenuto provata la sussistenza di un obbligo in capo alla figlia di ritrasferire le quote ai genitori, qualora questi lo avessero richiesto o qualora la fiduciaria non avesse agito secondo le indicazioni dei fiducianti.

L’obbligo di ritrasferimento e l’applicabilità dell’art. 2932 Codice Civile al negozio fiduciario

Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, l’accordo fiduciario in questione privo della caratteristica fondamentale del fenomeno fiduciario: l’obbligo di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.

Tale obbligo, qualora rinvenuto, avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 2932 del Codice Civile.

Il rimedio previsto dall’art. 2932 Codice Civile consente a chi ha diritto alla conclusione di un contratto di ottenere, in assenza di adempimento spontaneo dell’altra parte, una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso. Il caso tipico di applicazione di tale rimedio è quello della mancata esecuzione del contratto preliminare, ovvero del contratto con cui le parti si obbligano a concludere un successivo contratto definitivo.

Secondo la giurisprudenza, l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 Codice Civile è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto. Sulla base di tale applicazione generale la giurisprudenza, pertanto, ammette l’applicabilità del rimedio dell’esecuzione in forma specifica anche all’accordo fiduciario [4].

Nel caso in esame, dunque, se il negozio fiduciario avesse previsto l’obbligo della figlia di ritrasferire le quote ai genitori, avrebbe potuto ravvisarsi l’inadempimento della fiduciaria e i ricorrenti avrebbero potuto richiedere la tutela prevista dall’art. 2932 del Codice Civile al fine di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti del ritrasferimento spontaneo.

La decisione del Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta cautelare dei ricorrenti in quanto l’ha ritenuta sfornita del requisito di fumus boni iuris.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, il provvedimento di cui all’art. 670 c.p.c. – il quale dispone che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea – può essere concesso solo se sussista la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha chiesto la misura cautelare (ovvero il fumus boni iuris) [5].

Sulla scorta di tale principio il Tribunale non ha concesso la misura cautelare in quanto, per i motivi esaminati, non ha ravvisato la (possibile) fondatezza delle ragioni addotte dai ricorrenti sulla violazione del negozio fiduciario in relazione al trasferimento delle quote dalla figlia al fratello e sulla conseguente titolarità effettiva delle quote in capo ai ricorrenti medesimi.

 

Conclusioni

L’obbligo di ritrasferire il bene è una caratteristica fondamentale del negozio fiduciario.

Ciononostante poiché, a seguito del negozio fiduciario, l’effettivo titolare del bene diviene il fiduciario quest’ultimo può validamente disporne.

Di conseguenza, il fiduciario può effettuare trasferimenti in violazione del negozio fiduciario e contrariamente alle disposizioni impartite dal fiduciante senza che ciò influisca sulla validità del trasferimento, dal momento che il patto fiduciario ha valore soltanto tra fiduciante e fiduciario e non anche nei confronti dei terzi.

Tuttavia l’eventuale inadempimento degli obblighi assunti dal fiduciario legittima il fiduciante ad ottenere una sentenza che produca i medesimi effetti dell’adempimento spontaneo, stante l’applicabilità del rimedio previsto dall’art. 2932 anche ai negozi fiduciari. È a tal fine fondamentale, l’utilizzo di accorgimenti (ad esempio, la forma scritta) che consentano la prova del pactum fiduciae nel relativo giudizio.

[1] Cfr. Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2020, n. 6459.

[2] Cfr. Cass., Sez. II, 7 agosto 1982, n. 4438

[3] Secondo quanto previsto dall’art. 1372, comma 2, del Codice Civile “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

[4]Cfr. Tribunale Venezia, Sez. I, 28 aprile 2021, n. 756

[5]Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 23 giugno 1982, n. 3831 e Tribunale Bari, Sez. III, 16 novembre 2014

 

 


Foto: Carroll, Lewis & Robinson, Charles. Alice’s Adventures in Wonderland, London: Cassell & Company. – Wikimedia Commons