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Le società incorporate sopravvivono nelle operazioni di fusione? A volte succede*

ABSTRACT –  Secondo la Corte di Cassazione[1], anche se – come regola generale – nelle operazioni di fusione per incorporazione la società incorporata perde la propria capacità giuridica, tale società può comunque essere citata in giudizio ogni volta che ciò sia necessario per proteggere la controparte che, senza alcuna colpa, non è a conoscenza della fusione.

La società incorporata secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione

In Italia, l’acquisizione o la fusione di più società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società, oppure mediante l’incorporazione di una o più società in un’altra. L’articolo 2504-bis c.c. prevede che la società risultante dalla fusione, o l’incorporante, assuma i diritti e gli obblighi delle società estinte. La società risultante dalla fusione, o l’incorporante, continua tutti i rapporti esistenti della/e società estinta/e prima della fusione, compresi quelli relativi alle controversie giudiziarie.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale tradizionale [1], la fusione implica l’estinzione delle società fuse o incorporate e la conseguente successione universale della società risultante dalla fusione, o della società incorporante, in tutte le posizioni giuridiche e processuali esistenti della società incorporata.

Tuttavia, la giurisprudenza tradizionale è stata superata dalla tesi c.d. “modificazionistica”, secondo la quale una fusione o un’acquisizione è un mero evento modificativo dell’atto di costituzione di una società.

Tale tesi è supportata: (a) dal fatto che la riforma del diritto societario[2] ha modificato l’art 2504-bis, c.c., sostituendo le parole “società estinte” con “le società partecipanti alla fusione”; (b) dalle parole “proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Ciò lascerebbe intendere che la società risultante dalla fusione, o l’incorporante, subentri alla/e società coinvolta/e nella fusione in tutti i loro rapporti preesistenti, ma non implica necessariamente che dette società estinte cessino completamente di esistere.

Pertanto, le operazioni di fusione implicano un’integrazione reciproca tra imprese, dove i singoli rapporti vengono integrati in un patrimonio unitario ma mantengono il loro legame con la fonte originaria. In altre parole, le operazioni di fusione possono essere qualificate come variazioni soggettive meramente formali che non estinguono un soggetto giuridico e, correlativamente, non ne creano uno nuovo.

Di conseguenza, una società che, nel corso di un processo, venga fusa, o incorporata, in un’altra dovrebbe mantenere la propria posizione, al fine di evitare, secondo il principio del giusto processo, qualsiasi interruzione del procedimento in corso che coinvolge la società acquisita.

La cancellazione della società acquisita dal Registro delle Imprese

Con la sentenza n. 23641/2019, la Corte di Cassazione ha affrontato gli aspetti procedurali di un caso in cui la società estinta era stata anche cancellata dal Registro delle Imprese.

La Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito della cancellazione di una società estinta dal Registro delle Imprese, bisogna distinguere tra (a) la capacità di agire come attore e citare in giudizio un convenuto e (b) la capacità di essere citata in giudizio come convenuta.

Secondo la Corte di Cassazione, una società assorbita in un’altra e cancellata dal Registro delle Imprese, perde la propria legittimazione ad agire ma mantiene la legittimazione passiva e pertanto può essere citata in giudizio.

La prosecuzione dei rapporti giuridici in capo alla società risultante dalla fusione o nella società incorporante (come previsto dall’art. 2504-bis c.c.) non autorizza la/e società estinta/e a far valere la propria legittimazione ad agire dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese. Tuttavia, ciò può giustificare che un attore in buona fede possa agire contro la/e società estinta/e anche dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

La necessità di proteggere la controparte (che non può essere gravata dall’obbligo di controllare continuamente il Registro delle Imprese) può giustificare la legittimazione passiva della società estinta e permettere all’attore di citare in giudizio quest’ultima piuttosto che la società risultante dalla fusione, o la società incorporante. Per applicare questo principio, tuttavia, è necessario che l’attore che cita in giudizio la società estinta dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese agisca in buona fede e non sia realmente a conoscenza dell’incorporazione/acquisizione. La conoscenza è valutata secondo i criteri della normale diligenza e non può ritenersi presunta dalla mera iscrizione dell’operazione nel Registro delle Imprese.

Nell’ordinamento giuridico italiano il Registro delle Imprese svolge l’importante funzione di dare pubblicità ai terzi degli eventi che riguardano la società. Ai sensi dell’art. 2193 c.c. l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione nel Registro delle Imprese non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.

Di conseguenza, la pronuncia della Corte di Cassazione può essere considerata come un’eccezione alla suddetta regola della presunzione di conoscenza, che, secondo la Suprema Corte [3], in generale non si applica nel diritto processuale.

Conclusioni

Le fusioni raggiungono l’unificazione attraverso l’integrazione reciproca delle società coinvolte nell’operazione. Tuttavia, questo non giustifica che la/e società estinta/e, cancellata/e dal registro delle imprese, conservi la propria legittimazione processuale attiva.

Tale/i società può/possono tuttavia essere citata/e in giudizio al posto della società risultante dalla fusione, o della società incorporante, quando ciò è necessario per proteggere la controparte che, in buona fede, non sia a conoscenza della fusione o dell’acquisizione. Tale buona fede dell’attore deve tuttavia essere interpretata in modo restrittivo e valutata caso per caso.


[1] Corte di Cassazione, nn. 50/2004, 5973/2005 e 1413/2006.

[2] D.Lgs. n. 6/2003.

[3] Corte di Cassazione n. 15234/2007.

* Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta con il titolo Do acquired companies survive in merger transactions? Sometimes it happens in the International Bar Association (IBA) Litigation Committee newsletter, May 2020


Foto: Anthony Painting 3 , 2007, Wikimedia Commons