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Arbitrato e ADRProcedura CivileRiccardo RobuschiLe novità in tema di arbitrato previste dalla riforma del processo civile

Il decreto legislativo (il “Decreto”) riguardante la riforma del processo civile ha apportato talune significative modifiche alla disciplina dell’arbitrato.

Le novità introdotte dal Decreto avranno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

I. Duty of disclosure e ricusazione degli arbitri

La prima modifica introdotta dal Decreto è volta a codificare l’obbligo in capo agli arbitri di dichiarare per iscritto in sede di accettazione dell’incarico (a pena di nullità) tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che possono minare la garanzia della loro imparzialità.

In assenza di una specifica norma, tale onere di trasparenza era stato sinora confinato all’ambito dei doveri deontologici e delle prassi delle migliori istituzioni arbitrali.

Sotto questo profilo, il Legislatore ha dimostrato grande sensibilità nei confronti di un tema, quello della trasparenza sui potenziali motivi di parzialità degli arbitri, che suscita tuttora grande interesse nella comunità internazionale (si pensi alla recente pronunzia Halliburton v Chubb della Suprema Corte del Regno Unito), al dichiarato fine di rendere “maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri”.

Le nuove norme prevedono inoltre che in caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte potrà richiedere la decadenza dell’arbitro.  Rileva inoltre sottolineare che il Legislatore delegato ha inteso delineare il duty of disclosure nella forma di un continuing duty, imponendo in capo agli arbitri l’onere di rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute, dall’inizio del procedimento arbitrale sino alla sua conclusione.

La riforma si è spinta sino a prevedere per gli arbitri un motivo di ricusazione non previsto per i giudici togati, ossia la sussistenza di “altre gravi ragioni di convenienza”: la soluzione delineata si allinea alle esperienze di molti altri ordinamenti, nei quali la ricusazione degli arbitri è ancorata a previsioni generali non tipizzate.

II. Provvedimenti cautelari

La seconda attesissima riforma introdotta dal Decreto riguarda la facoltà per le parti di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, prevedendo espressamente tale potere nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, anche mediante semplice rinvio a regolamenti di istituzioni arbitrali.

L’esecuzione delle misure cautelari adottate dagli arbitri sarà tuttavia di competenza del giudice Statale. Rimane inoltre fermo in capo al tribunale ordinario il potere cautelare nella fase anteriore all’accettazione della nomina da parte degli arbitri, nonché il controllo sull’esercizio di tale potere da parte di questi ultimi, mediante la possibilità per le parti di proporre reclamo (che non investirà, tuttavia, la revisione del merito del provvedimento).

III. Immediata esecutorietà dei lodi esteri

Risulterà inoltre particolarmente interessante, specialmente per gli operatori internazionali, la previsione del Decreto ai sensi della quale il decreto del Presidente della Corte d’Appello di exequatur del lodo estero è immediatamente esecutivo. Viene così chiarito un dubbio interpretativo che ha suscitato un vivace dibattito nel contesto normativo ante-riforma.

IV. Codificazione della disciplina dell’arbitrato societario

Tra le novità più significative si segnala la rifusione nel codice di procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario. La scelta operata risponde alle esigenze di risistemazione organica della materia e di semplificazione della normativa di riferimento.

V. Traslatio iudicii e effetti della domanda di arbitrato

Un’ulteriore disposizione prevista dal Decreto codifica, in conformità con quanto sancito da una decisione della Corte Costituzionale, le norme relative alla riassunzione del procedimento arbitrale o del giudizio dinanzi al giudice Statale dopo che il tribunale arbitrale, o il giudice Statale, a seconda dei casi, abbia dichiarato il proprio difetto di competenza a favore dell’altro.

Il Legislatore ha inoltre previsto che le prove raccolte nel processo davanti al giudice Statale o all’arbitro dichiarati non competenti possano essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto.

VI. Riduzione del termine lungo di impugnazione

È previsto, infine, che il termine c.d. lungo per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale venga ridotto da un anno a sei mesi.

 

 


Foto: Umberto Boccioni, 1912, Elasticity (Elasticità) – Wikimedia Commons