L’applicabilità della “Business Judgement Rule” alle scelte organizzative degli amministratori*
ABSTRACT – Secondo il Tribunale di Roma, un’applicazione tout court della Business Judgement Rule potrebbe non essere sufficiente ad escludere la responsabilità degli amministratori in caso di violazione del dovere di istituire all’interno della società un assetto organizzativo adeguato, in conformità a quanto richiesto dalla legge.
Il dovere di “adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa” secondo il Codice Civile
Ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile, l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Tale assetto organizzativo deve essere istituito anche al fine di rilevare tempestivamente un’eventuale crisi dell’impresa e consentire di attivarsi senza indugio per l’adozione ed attuazione di ogni strumento giuridico idoneo al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
In altri termini, secondo l’ordinamento giuridico italiano, gli amministratori di una società hanno l’obbligo di predisporre una struttura interna adeguata rispetto alle caratteristiche dell’impresa, finalizzata ad impedirne la crisi.
Gli amministratori sono responsabili per i danni causati alla società dal loro inadempimento al dovere di cui all’articolo 2086 del Codice Civile.
La Business Judgement Rule
La Business Judgment Rule (‘BJR’) è un principio giuridico che si sostanzia nella presunzione secondo cui gli amministratori, nell’assumere decisioni attinenti all’attività ed agli affari societari, abbiano agito in modo informato, secondo buona fede e nell’onesta convinzione che una siffatta decisione risponda al miglior interesse della società.
In mancanza di una prova circa l’abuso, da parte dell’amministratore, del proprio potere discrezionale, tale presunzione è vincolante per il giudice. L’onere di provare i fatti che confutino tale presunzione grava sulla parte che contesta la decisione dell’amministratore[1].
La BJR è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano attraverso la sua applicazione in via giurisprudenziale.
Secondo la Corte di Cassazione, nel valutare la responsabilità degli amministratori, il giudice non può accertare l’opportunità, la convenienza e la redditività delle loro decisioni, ma solo la regolarità del relativo processo decisionale[2].
Affinché il relativo processo decisionale possa considerarsi legittimo è necessario che gli amministratori abbiano adottato precauzioni, effettuato verifiche ed acquisito tutte le informazioni di volta in volta necessarie, in relazione alle specifiche circostanze del caso, per l’assunzione della decisione, e che abbiano inoltre reso noto al consiglio di amministrazione e all’organo di controllo la sussistenza di potenziali conflitti di interessi.
Ove gli amministratori abbiano seguito un processo decisionale adeguato non risponderanno delle proprie decisioni di gestione societaria, anche qualora queste ultime si rivelino sbagliate, inappropriate o dannose per la società.
In breve, la BJR limita il rischio che gli amministratori siano ritenuti responsabili per le proprie decisioni aziendali, persino qualora queste risultino pregiudizievoli per la società, ed impedisce che tali decisioni siano soggette al sindacato dei giudici.
L’applicabilità della Business Judgement Rule al dovere di istituire un “assetto organizzativo adeguato”
La funzione organizzativa è parte della strategia societaria, che deve essere decisa e attuata con un certo margine di discrezionalità. Pertanto, le decisioni relative alla struttura e all’organizzazione della società rientrano nella garanzia della BJR.
Sotto tale profilo, la BJR potrebbe collidere con il principio generale che sancisce la responsabilità degli amministratori che non abbiano predisposto un assetto organizzativo societario adeguato, a norma dell’articolo 2086 del Codice Civile.
La pronuncia del Tribunale di Roma
Con sentenza del 9 settembre 2020, il Tribunale di Roma ha affrontato la questione dell’applicabilità del principio della BJR alle scelte degli amministratori relative alla struttura organizzativa della società, alla luce dell’articolo 2086 del Codice Civile.
Da un lato, il Tribunale di Roma ha confermato l’applicazione della BJR alle scelte organizzative degli amministratori ma, dall’altro lato, ha individuato dei limiti all’operatività di tale principio.
Secondo il Tribunale, gli amministratori hanno chiaramente il dovere di gestire la società e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza, ma essi non hanno altresì un obbligo di conseguire un risultato economico positivo nella gestione societaria.
Se gli amministratori agiscono con la dovuta diligenza e, nonostante ciò, le operazioni dagli stessi poste in essere si rivelino inadeguate, la garanzia della BJR esclude che gli amministratori siano chiamati a rispondere dei danni causati alla società, e ciò persino nell’ipotesi in cui un tale danno sarebbe stato evitato da un diverso amministratore, più competente, prudente e capace.
Le scelte organizzative permangono quindi nella discrezionalità imprenditoriale, che ricade nell’ambito di operatività della BJR.
In ogni caso, l’applicazione della BJR non può considerarsi assoluta.
Come il Tribunale di Roma ha sottolineato, la garanzia della BJR trova applicazione nella misura in cui le scelte organizzative degli amministratori non siano irragionevoli o imprudenti e siano state assunte con la diligenza richiesta dalla natura della loro attività.
Conseguentemente, sussiste una responsabilità degli amministratori qualora questi ultimi abbiano totalmente omesso di adottare una struttura organizzativa ragionevole e adeguata, come richiesto dall’articolo 2086 del Codice Civile.
Al contrario, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili se l’assetto organizzativo dagli stessi predisposto risulti adeguato e ragionevole in relazione allo stato delle conoscenze e alle informazioni disponibili, e ciò anche qualora tale struttura si sia rivelata inadeguata rispetto all’obiettivo di prevenire una crisi dell’impresa o di impedire la perdita della continuità aziendale.
Conclusioni
Secondo il Tribunale di Roma, un’applicazione tout court della BJR potrebbe non essere sufficiente ad escludere la responsabilità degli amministratori in caso di violazione del dovere di istituire all’interno della società un assetto organizzativo adeguato, in conformità a quanto richiesto dalla legge.
È quindi essenziale che le società straniere che hanno una filiale in Italia coniughino il proprio processo decisionale globale e la struttura organizzativa della società con i principi di ragionevolezza ed adeguatezza imposti dall’articolo 2086 del Codice Civile Italiano e richiamati dal Tribunale di Roma in relazione al principio della Business Judgement Rule.
[1] Aronson v Lewis, 473 A.2d 805 (Del. 1984)
[2] Corte di Cassazione, 28/04/1997, n. 3652.
* Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta con il titolo The applicability of the Business Judgement Rule to directors’ organisational choices in the International Bar Association (IBA) Corporate and M&A Law Committee newsletter, April 2021
Foto: Il Re È Morto, Viva Il Re, Giustiniani 2021