ABSTRACT: Per la Corte di Cassazione il compimento della voltura catastale da parte del chiamato all’eredità configura un atto di accettazione tacita dell’eredità.
L’accettazione tacita dell’eredità nel sistema giuridico italiano
Nell’ordinamento giuridico italiano, attraverso l’accettazione dell’eredità, il soggetto chiamato all’eredità acquista la qualità di erede con efficacia dal giorno di apertura della successione, e cioè sin dal momento della morte del de cuius.
Tra le modalità di accettazione dell’eredità il Codice Civile prevede un’accettazione espressa – cioè resa attraverso una formale ed incondizionata dichiarazione di accettazione per atto pubblico o scrittura privata – ed un’accettazione tacita.
L’articolo 476 del Codice Civile stabilisce che si ha accettazione tacita “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
In altri termini, come confermato anche da un costante orientamento giurisprudenziale[1], sussiste accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato pone in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che, al contrario, manifestano l’opposta intenzione di accettare l’eredità.
Il legislatore ha espressamente previsto alcune fattispecie di accettazione tacita dell’eredità. Tra queste è possibile annoverare la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione che sia effettuata dal chiamato all’eredità, nonché la rinunzia ai diritti di successione qualora avvenga verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati all’eredità.
Accanto a tali figure “tipiche”, la giurisprudenza si è a lungo interrogata su quali ulteriori atti possano comportare accettazione tacita dell’eredità per il chiamato.
In particolare, la Corte di Cassazione ha esaminato l’ipotesi di includere la voltura catastale tra le fattispecie di accettazione tacita dell’eredità.
La voltura catastale quale ipotesi di accettazione tacita dell’eredità
Con l’ordinanza n. 11478 del 30 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’accettazione tacita dell’eredità si desume da una complessiva valutazione del comportamento del chiamato.
Sotto tale profilo, è necessario distinguere tra il compimento di atti di natura fiscale e il compimento di atti di natura mista fiscale e civile.
Secondo un ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il compimento di un atto di natura fiscale – come la denuncia di successione – non costituisce di per sé un elemento sufficiente a provare che il chiamato abbia tacitamente accettato l’eredità.
Gli atti di natura meramente fiscale, infatti, sono generalmente posti in essere al fine di ottemperare agli obblighi di legge che impongono il pagamento di imposte. Pertanto, ove non accompagnati da ulteriori atti che presuppongano inequivocabilmente la volontà del chiamato di accettare l’eredità, non sono di per sè idonei a dar luogo ad accettazione tacita.
L’accettazione tacita dell’eredità può invece essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che abbiano al contempo una duplice natura, fiscale e civile.
Tale ipotesi ricorre nel caso della voltura catastale, cioè l’atto con il quale si comunica all’Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile.
In caso di successione ereditaria, la voltura catastale rileva non soltanto per il pagamento dell’imposta, ma anche ai fini dell’aggiornamento della situazione patrimoniale poiché consente di accertare il passaggio di proprietà e, in generale, il trasferimento di un diritto reale sull’immobile rientrante nell’asse ereditario.
La voltura catastale compiuta dal chiamato all’eredità sull’immobile del de cuius è quindi elemento di per sé sufficiente ad integrare una fattispecie di accettazione tacita dell’eredità.
Non appare ragionevole infatti che il chiamato, pur non intendendo accettare l’eredità ed attuare il trasferimento in suo favore del diritto su un bene ereditario, si gravi comunque dell’onere di richiedere la voltura catastale in relazione a tale bene.
Pertanto, la voltura catastale costituisce certamente “un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare” prevista dall’articolo 476 del Codice Civile. Dal suo compimento, infatti, è possibile desumere la volontà di accettare l’eredità, ma solo per quel chiamato che abbia effettivamente eseguito la voltura.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, il compimento della voltura catastale da parte di uno dei successibili non importa automatica accettazione anche per gli altri chiamati che non abbiano effettuato la voltura, salvo che sussista una loro delega o successiva ratifica ovvero sussistano elementi dai quali poterne desumere la volontà di accettare l’eredità.
Conclusioni
La voltura catastale costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità.
Tale qualificazione assume notevole importanza in ragione degli effetti che discendono dall’accettazione dell’eredità. Tra questi, è sufficiente segnalare l’acquisto, in capo all’erede, della responsabilità per le obbligazioni tributarie e i debiti del de cuius.
In considerazione della gravità di tali effetti, l’idoneità della voltura catastale a valere quale atto di accettazione tacita dell’eredità non è assoluta e non si estende a quei chiamati che non l’abbiano effettivamente richiesta in relazione al bene ereditario.
Rimane pertanto comunque ferma la necessità di valutare la singola fattispecie e il complessivo comportamento del chiamato per accertare se una tale accettazione tacita dell’eredità si sia verificata o meno.
[1] Cass. n. 1438/2020; Cass. n. 22317/2014; Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 5226/2002; Cass. n. 7075/1999.
Foto: Vincent Van Gogh, Houses in Auvers, Auvers-Sur-Oise, June 1890