ABSTRACT: la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18300 del 7 giugno 2022 ha statuito che l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione e non sulla base di elementi esterni
Una società estera ha acquistato il 100% delle quote sociali di una società a responsabilità limitata italiana. L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l’atto di acquisto della totalità delle quote sociali in atto di acquisto di azienda sulla sola base del fatto che era stata una cessione totalitaria di quote sociali. Sulla base di tale riqualificazione dell’atto l’Agenzia delle Entrate ha applicato una imposta di registro maggiore rispetto a quella originariamente pagata.
Il Giudice di primo grado ed il giudice di secondo grado avevano annullato l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate, confermando il superamento della finalità antielusiva dell’art. 20 del d.p.r. 131/1986 con riguardo alla tassazione degli atti presentati per la registrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale del Lazio e la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha statuito che l’imposta debba essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione e che l’avviso di liquidazione dell’imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate era errato perché non aveva indicato i motivi all’interno dell’atto idonei a giustificare una riqualificazione.