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Enrico BancheroFrancesca GuglielminoLavoro e PrevidenzaIl blocco dei licenziamenti Covid-19 si applica anche ai dirigenti?

ABSTRACT: il Tribunale di Roma si è espresso, con due pronunce di segno opposto (ordinanza del 26 febbraio 2021 e sentenza del 19 aprile 2021), sulla possibilità di estendere anche alla categoria dei dirigenti il c.d. blocco dei licenziamenti per motivi oggettivi, introdotto dall’art. 46 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Esteso anche ai dirigenti il divieto dei licenziamenti – Tribunale di Roma, ordinanza del 26 febbraio 2021

Con la prima delle suddette pronunce,[1] il Tribunale di Roma ha ritenuto nullo il licenziamento di un dirigente intimato per motivi oggettivi perché disposto in violazione del divieto di licenziamento imposto dalla normativa emergenziale Covid-19.

Il giudice di merito ha infatti ritenuto che, ai fini dell’applicazione del blocco dei licenziamenti, il mero riferimento – presente nell’art. 46 D.L. 18/2020 – ai licenziamenti “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966” non sia sufficiente a precluderne una interpretazione estensiva, tale da ricomprendere nell’ambito di applicazione del divieto anche i licenziamenti dei dirigenti fondati su ragioni oggettive.

Secondo il Tribunale, infatti, la ratio del blocco, che il Tribunale stesso ha individuato nella necessità di evitare che le “generalizzate conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata dei posti di lavoro”, conduce a ritenere che il divieto di licenziamento sia volto a proteggere i lavoratori, per la durata del blocco, dal rischio di perdere il posto di lavoro a causa dell’impatto economico della pandemia, senza che vi siano motivi per fare gravare tale rischio sui soli dirigenti.

Del resto, sempre secondo il Tribunale, è irragionevole che il divieto si applichi anche ai dirigenti nel caso di licenziamento collettivo[2] e non anche in quello di licenziamento individuale.

Come ulteriore ragione a sostegno dell’estensione del blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il Tribunale ha fatto riferimento altresì all’“essenza” del giustificato motivo oggettivo, che è compresa e condivisa anche dalla nozione di “giustificatezza oggettiva” valevole per i dirigenti. Invero, secondo l’ordinanza in commento, deve ritenersi che il riferimento all’art. 3 L. 604/1966 sia volto a identificare la sola natura – oggettiva – della ragione che, per la durata del blocco, non può essere posta a fondamento del recesso, e non anche a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto.

Pertanto, secondo questa prima pronuncia del Tribunale di Roma, il divieto di licenziare per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e la regolare funzionamento di essa abbraccia anche la categoria dei dirigenti.

Revirement: legittimo il licenziamento di un dirigente durante il blocco – Tribunale di Roma, sentenza del 19 aprile 2021

Con la seconda pronuncia in commento[3], il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi sul divieto di licenziamento previsto dalla normativa emergenziale, dichiarando legittimo il licenziamento di un dirigente intimato durante il periodo di blocco dei licenziamento.

All’opposto di quanto sostenuto con la prima ordinanza, il Tribunale di Roma ha questa volta ritenuto che “il dato letterale della disposizione, in uno con la filosofia che la sorregge, non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco”.

Infatti, secondo il Tribunale, il tenore letterale della norma pone chiaramente sul datore di lavoro il divieto di recedere dal contratto proprio per il giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 L. 604/1966, disposizione che pacificamente non si applica ai dirigenti, non solo per espressa previsione normativa, ma anche per la consolidata lettura che la giurisprudenza ha offerto di tale previsione.

Inoltre, ha osservato il Tribunale, il blocco dei licenziamenti è stato strettamente combinato alla possibilità, per le aziende di qualsiasi dimensione, di ricorrere agli ammortizzatori sociali, possibilità esclusa per i dirigenti, rimanendo tale categoria esclusa dal campo di applicazione degli stessi. Il Giudice individua, quindi, un binomio tra divieto di licenziamento e costo del lavoro a carico della collettività, binomio che, se il divieto di licenziamento dovesse applicarsi anche ai dirigenti, porrebbe interamente a carico del datore di lavoro – impossibilitato a recedere dal rapporto di lavoro – il costo del medesimo divieto.

Quasi a voler controbattere alla precedente ordinanza del 26 febbraio 2021, il Tribunale ha pure ritenuto irrilevante, ai fini della eventuale estensione del blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il fatto che il dirigente sarebbe protetto dal blocco quando si tratta di licenziamenti collettivi e ne sarebbe escluso per i licenziamenti individuali, trattandosi di due fattispecie ontologicamente differenti, che giustificano la diversità di trattamento.

Il Tribunale ha, quindi, concluso che “la lettera della norma e la ratio del sistema non consentono di includere i dirigenti nella platea dei dipendenti beneficiari del blocco”.

Una ulteriore pronuncia sulla possibilità di estendere il blocco dei licenziamenti ai dirigenti

Anche il Tribunale di Milano ha avuto modo di esprimersi sull’inclusione o meno dei dirigenti nel blocco dei licenziamenti.[4]

La pronuncia in esame riguarda il caso di un dirigente licenziato nel febbraio 2021. In particolare, il Tribunale ha rilevato che tra il 4 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 la società datrice di lavoro aveva proceduto al licenziamento di altri cinque dirigenti e per questo motivo, il licenziamento oggetto di giudizio è stato configurato quale licenziamento collettivo e dichiarato illegittimo poiché la società non aveva rispettato le procedure ex L. 233/1991.

Il Tribunale ha comunque esaminato la questione già affrontata nei due precedenti del Tribunale di Roma. Il Giudice, analizzato il dato letterale dell’art. 46 del Cura Italia, ritiene, al pari dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 19 aprile 2021, che l’espresso richiamo all’art. 3 L. 604/1966 non solo identifica i licenziamenti vietati sotto il profilo delle motivazioni, ma è volto anche a “circoscrivere il perimetro soggettivo della platea dei lavoratori a cui la norma si riferisce”. Così, con la pronuncia in esame, il Tribunale di Milano esclude i dirigenti tra quei lavoratori inclusi nel blocco dei licenziamenti.

Inoltre, secondo il giudice milanese, l’espresso riferimento agli ammortizzatori sociali è quello che, più degli altri, determina la sottrazione dei dirigenti dal divieto in esame. Difatti, poiché la categoria dei dirigenti non può accedere, in costanza di rapporto, agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro dovrebbe farsi carico dell’intero costo derivante dall’impossibilità di sopprimerne la posizione in esubero.


[1] Trib. Roma, sez. lav., 26 febbraio 2021 (ordinanza).

[2] Infatti, l’art. 46 D.L. 18/2020 prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi […]”. Il blocco dei licenziamenti, quindi, vale anche per quelle procedure di licenziamento collettivo che, come noto, a seguito della riforma di cui all’art. 16 L. 161/2014, riguardano anche i lavoratori con qualifica di dirigente.

[3] Trib. Roma, sez. lav., 19 aprile 2021 (sentenza).

[4] Tribunale di Milano, sez. lav., 17 luglio 2021 (ordinanza).


Foto: Vincent Van Gogh, Starry Night Over the Rhone, 1888