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CivileGiada RussoGiovanni GigliottiProcedura CivileSilvia BiscegliaSuccessioni e Passaggio GenerazionaleCause ereditarie: il forum hereditatis è foro speciale esclusivo, ma derogabile per accordo delle parti

ABSTRACT: Secondo la Corte di Cassazione, il foro esclusivo stabilito per le cause ereditarie è derogabile dalle parti. Se la parte non solleva tempestivamente l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito in una causa ereditaria, il giudice non può dichiarare la propria incompetenza.

Il foro per le cause ereditarie secondo il Codice di Procedura Civile

L’articolo 22 del Codice di Procedura Civile, in tema di competenza territoriale, individua un foro speciale per le cause ereditarie e in particolare prevede che tali cause «è competente il giudice del luogo dell’aperta successione» (cd. “forum hereditatis”).

La competenza del giudice del luogo dell’aperta successione opera anzitutto per le «cause tra coeredi» fino al momento della divisione dell’eredità.

Per «cause tra coeredi» non si intendono solo le cause riguardanti beni e diritti caduti in successione, ma tutte le controversie specificamente legate alla qualità di erede e in cui la legittimazione attiva e passiva delle parti sia necessariamente – e non solo occasionalmente – legata allo status di erede[1]. In altri termini, l’azione promossa deve presupporre necessariamente la qualità di erede; sono invece escluse da tale categoria le azioni comuni che possano instaurarsi non solo fra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica.

Nella categoria di «cause tra coeredi» rientrano inoltre, per espressa previsione normativa, le cause di petizione e divisione di eredità.

Il forum hereditatis trova applicazione anche alle cause relative a garanzie prestate tra coeredi nonché a quelle promosse per la rescissione della divisione che abbia cagionato una lesione ai diritti dell’erede, a condizione che tali cause siano proposte nel termine di due anni dalla divisione dell’eredità.

Alla competenza del giudice dell’aperta successione sono demandate inoltre le controversie «relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti all’erede», nonché le cause contro l’esecutore testamentario, purché promosse prima che intervenga la divisione ereditaria e comunque non oltre due anni dall’apertura della successione.

Inoltre, per il caso in cui la successione si sia aperta all’estero e la causa rientri nella giurisdizione del giudice italiano, il secondo comma dell’articolo 22 del Codice di Procedura Civile individua due fori sussidiari concorrenti, quello del giudice del luogo in cui è situata la maggior parte dei beni ereditari o, ove non vi siano beni ereditari sul territorio nazionale, quello del giudice del luogo in cui è stabilita la residenza del convenuto o di taluno dei convenuti.

Il giudice del luogo dell’aperta successione: il criterio dell’ultimo domicilio del defunto

In caso di apertura della successione nel territorio italiano, il giudice territorialmente competente per le cause ereditarie è individuato con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva stabilito il proprio domicilio al momento della morte.

Tale criterio di determinazione del foro per le cause ereditarie si ricava da una lettura congiunta dell’articolo 22 del Codice di Procedura Civile, il quale attribuisce la competenza per le cause ereditarie al giudice del «luogo dell’aperta successione», e dell’articolo 456 del Codice Civile, secondo il quale: «la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto».

Secondo quanto affermato nella giurisprudenza[2], «l’ultimo domicilio del defunto» coincide con il luogo in cui il de cuius aveva concentrato il centro principale dei propri affari ed interessi materiali, economici, sociali, morali e familiari.

Benché tali interessi generalmente confluiscano nel luogo di abitazione, l’ultimo domicilio del defunto – rilevante ai fini della determinazione del forum hereditatis – potrebbe anche non coincidere con il luogo in cui il de cuius aveva di fatto stabilito la propria residenza o abitazione.

La sentenza 26141/2021 della Corte di Cassazione: il forum hereditatis è foro esclusivo, ma derogabile dalle parti

Con la sentenza n. 26141 del 27 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il foro speciale previsto per le cause ereditarie dall’articolo 22 del Codice di Procedura Civile è un foro esclusivo, ma derogabile dalle parti.

In altri termini, le parti possono stabilire convenzionalmente un foro diverso rispetto a quello del «giudice del luogo dell’aperta successione», individuato secondo il criterio di cui all’articolo 22 del Codice di Procedura Civile.

L’incompetenza territoriale nelle cause ereditarie non è rilevabile d’ufficio dal giudice

Secondo l’articolo 38 del Codice di Procedura Civile, l’incompetenza per materia, per valore e per territorio – ove non derogabile dalle parti – sono rilevabili d’ufficio dal giudice, comunque non oltre l’udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa.

Nelle cause ereditarie, il forum hereditatis è derogabile dalle parti. Di conseguenza, nelle cause ereditarie il giudice non può dichiarare d’ufficio la propria eventuale incompetenza territoriale.

Il convenuto interessato a far valere l’incompetenza del giudice adito è pertanto tenuto a sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (e cioè almeno venti giorni prima della data dell’udienza di prima comparizione).

Ne consegue ulteriormente che nel caso in cui la parte rinunci a far valere l’incompetenza territoriale del giudice adito, quest’ultimo non potrà dichiarare la propria incompetenza.

Conclusioni

In linea generale, il giudice territorialmente competente per le cause ereditarie coincide con il giudice del luogo in cui si trovava l’ultimo domicilio del de cuius al momento della morte. Si tratta di un foro speciale ed esclusivo, ma comunque derogabile per accordo delle parti.

Ne consegue che nelle cause ereditarie l’incompetenza territoriale non è rilevabile d’ufficio. La relativa eccezione è una “eccezione in senso stretto” e pertanto può essere sollevata solo dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.

Pertanto, nel caso in cui la parte interessata – invece – non sollevi l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito in una causa ereditaria, il giudice non potrà dichiarare d’ufficio la propria incompetenza in favore del “giudice dell’aperta successione”.

[1] cfr. Cass. n. 26775/2011; Cass. n. 22306/2011; Cass. n. 18334/2006.

[2] cfr. Cass. n. 5811/2015; Cass. n. 21370/2011; Cass. n. 24284/2006; Cass. n. 7750/1999; Cass. n. 8371/1987.

 


Foto: Alice in Wonderland , 2017, Dragan Sekaric Shex