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Arbitrato e ADRBancario e Intermediazione FinanziariaMario CicconeVittoria ClavelloCarta di credito rubata ed operazione di pagamento non autorizzata? A chi chiedere il rimborso? Vediamo cosa ne pensa l’ABF.

ABSTRACT: Secondo l’ABF, in ipotesi di uso fraudolento della carta di credito, la richiesta di rimborso dell’operazione di pagamento non autorizzata va avanzata nei confronti dell’intermediario emittente la carta e non nei confronti dell’intermediario mero collocatore dello strumento di pagamento.

 

Con la recente decisione n. 10118 del 4 luglio 2022, l’Arbitro Bancario e Finanziario si è pronunciato in merito ad una controversia riguardante l’uso fraudolento di una carta di credito oggetto di furto. In particolare, l’ABF era stato adito dal titolare della carta di credito che, nel lamentare l’indebito utilizzo della carta, chiedeva la condanna, in solido, sia della banca collocatrice dello strumento di pagamento che dell’intermediario emittente della carta, al rimborso dell’importo sottrattogli mediante cinque operazioni di pagamento non autorizzate.

 

Il ricorrente, infatti, riferiva di essere stato vittima del furto della propria borsa, lasciata incustodita per pochi minuti all’interno del proprio veicolo parcheggiato nei pressi della stazione ferroviaria della città. All’interno della borsa, oltre ai suoi effetti personali, si trovava anche la carta di credito del ricorrente che, nelle ore immediatamente successive al furto, veniva utilizzata più volte da ignoti malfattori.

 

Dopo aver sporto regolare denuncia ai carabinieri, il ricorrente, deciso ad ottenere il rimborso di quanto sottrattogli, avanzava reclamo sia nei confronti dell’intermediario emittente la carta di credito, sia verso la propria banca. La carta, infatti, non era stata emessa direttamente dalla banca in cui risultava accesso il conto corrente collegato a tale carta di credito, ma da un altro e diverso intermediario. Entrambi gli intermediari, però, decidevano di respingere le pretese del ricorrente: l’emittente della carta riteneva che ogni conseguenza derivante dall’uso fraudolento della carta di credito fosse imputabile alla condotta negligente e incauta del cliente; la banca, invece, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando il suo ruolo di mera collocatrice della carta di credito e invitando quindi il cliente a rivolgere le sue pretese nei confronti dell’intermediario emittente.

 

Alla luce di tali riscontri, il ricorrente decideva di investire l’ABF della controversia. All’esito del rituale scambio di memorie difensive tra le parti, il Collegio designato si pronunciava sulla vicenda in oggetto come segue.

 

Sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca collocatrice. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, rilevava che tra il titolare della carta, l’intermediario emittente e la banca collocatrice vigeva un apposito contratto che prevedeva, inter alia, che l’unico soggetto titolato a gestire ogni questione afferente l’uso della carta di credito (come, ad esempio, l’autorizzazione, la contabilizzazione ed il rimborso delle operazioni di pagamento) era l’intermediario emittente. La funzione della banca collocatrice, invece, era limitata alla mera distribuzione della carta presso la propria clientela. Pertanto, l’ABF riteneva fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca collocatrice.

 

Sul merito della controversia e sulla responsabilità dell’emittente. Secondo il Collegio, l’intermediario emittente non aveva dimostrato la corretta registrazione, autenticazione e contabilizzazione delle operazioni di pagamento contestate (come prescritto dalla normativa di settore; cfr. art. 10, D.lgs. 11/2010, come modificato dal D.lgs. 218/2017). Infatti, le operazioni fraudolente risultavano essere state autorizzate senza la previa digitazione del codice PIN (in violazione di quanto previsto dal Regolamento delegato UE 2018/389 e del parere espresso dall’EBA nell’Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2) e, in ogni caso, non erano state prontamente bloccate dall’emittente, sebbene fossero presenti gravi indici di frode (i.e. utilizzo della stessa carta per tre o più volte presso un medesimo punto vendita nell’arco di appena 24 ore; cfr. art. 8, punto 2, lett. a, D.M. 112/2007). Per tali ragioni, l’ABF riteneva di condannare (solo) l’intermediario emittente al rimborso dell’intera somma fraudolentemente sottratta al ricorrente.

 

In conclusione, quindi, nel caso in cui la vostra carta di credito venisse utilizzata in maniera fraudolenta, fate ben attenzione alla documentazione contrattuale che regola il rapporto sottostante, così da indirizzare al soggetto giusto la vostra richiesta di rimborso.

 

 


Questo articolo costituisce aggiornamento di precedente pubblicazione col titolo Victim of credit card fraud? Asking for reimbursement according to the ABF in Internation Bar Association (IBA) Banking Law Committee.


 

Foto: Caravaggio Follower Cardsharps – Wikimedia Commons