ABSTRACT: Il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il nuovo regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, che si applicherà a tutti i procedimenti introdotti a partire da tale data, a prescindere dalla data di sottoscrizione delle relative clausole compromissorie. A seguito delle novità legislative introdotte dalla Riforma Cartabia, il nuovo regolamento arbitrale prevede interessanti modifiche, tra le quali, l’attribuzione ai tribunali arbitrali dei poteri in materia cautelare e la revisione dell’istituto dell’arbitrato di urgenza.
Il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il nuovo regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (“CAM”), che si applicherà a tutti i procedimenti introdotti a partire da tale data (“Regolamento 2023”, reperibile al seguente link).
In termini applicativi, rileva preliminarmente osservare che il Regolamento 2023 si applicherà a tutti i nuovi procedimenti, a prescindere dalla data di sottoscrizione delle relative clausole compromissorie.
Il Regolamento 2023 è stato adottato al fine di recepire le principali novità legislative introdotte dalla riforma del processo civile, di cui al d.lgs. 149/2022 (“Riforma Cartabia”), l’operatività delle quali è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dalla legge di bilancio 2023.
Le modifiche più significative del Regolamento 2023 concernono in particolare: (i) l’attribuzione ai tribunali arbitrali dei poteri in materia cautelare; e (ii) la revisione dell’istituto dell’arbitrato d’urgenza.
La CAM ha colto inoltre l’occasione per riflettere nel proprio regolamento arbitrale alcuni emendamenti derivanti dall’esame delle prassi applicative, con riferimento tra l’altro a: (i) l’ampliamento dei provvedimenti che possono essere divulgati a fini scientifici; e (ii) le previsioni per il deposito degli atti introduttivi nel procedimento di arbitrato semplificato.
Si riportano di seguito alcune brevi osservazioni sulle principali novità del Regolamento 2023 (per un esame completo delle modifiche, si rinvia al quadro sinottico del regolamento CAM 2020-2023, disponibile al seguente link).
I. Poteri dei tribunali arbitrali in materia cautelare
Come accennato, la modifica più significativa del Regolamento CAM concerne la principale novità introdotta dalla Riforma Cartabia, che – come noto – ha previsto la facoltà per le parti di attribuire agli arbitri il potere di emanare misure cautelari.
L’art. 26 del previgente regolamento della CAM già prevedeva che i tribunali arbitrali potessero adottare, su domanda di parte, tutti i provvedimenti cautelari non vietati dalle norme inderogabili applicabili al procedimento. Tale previsione, tuttavia, aveva un limitato campo di applicazione, in considerazione degli stringenti limiti posti dalla legge processuale ai poteri cautelari degli arbitri.
Ora, grazie alla Riforma Cartabia, la portata applicativa dell’art. 26 del regolamento arbitrale si è decisamente ampliata: agli arbitri è infatti attribuito di default, ossia salvo il diverso accordo delle parti, il potere di emanare provvedimenti cautelari.
Il nuovo Regolamento 2023 prevede inoltre l’emissione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, laddove la convocazione dell’altra parte possa determinare un grave pregiudizio alle ragioni dell’istante.
I.(Segue) Abolizione dei provvedimenti cautelari con efficacia meramente negoziale
Rileva inoltre sottolineare che il Regolamento 2023 non prevede più l’emanazione dei provvedimenti cautelari con efficacia meramente negoziale, che erano stati introdotti dal Regolamento 2019. Tale istituto, che rappresentava una soluzione per l’attribuzione di poteri “simil-cautelari” agli arbitri a legislazione invariata, risulta infatti superato dalla Riforma Cartabia, che ha espressamente attribuito poteri cautelari ai tribunali arbitrali.
II. Arbitrato d’urgenza
In parallelo alle modifiche apportate ai poteri cautelari dei tribunali arbitrali ai sensi dell’art. 26, la CAM ha novellato altresì l’art. 44 del Regolamento 2023 in relazione ai poteri del c.d. arbitro d’urgenza, che svolgerà ora la propria funzione sino alla costituzione del tribunale arbitrale. L’arbitro d’urgenza, che è un arbitro unico, sarà dotato dei medesimi poteri attribuiti ai tribunali arbitrali e potrà pertanto adottare, anche inaudita alter parte, tutti i provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
La disciplina dell’arbitro d’urgenza risulta particolarmente interessante alla luce della novella dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ. introdotta dalla Riforma Cartabia, ai sensi della quale “prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669–quinquies”. Il nuovo art. 44 del Regolamento 2023 determina quindi una potenziale competenza concorrente sincronica tra arbitro d’urgenza e Giudice dello Stato.
III. Contenuto degli atti introduttivi nell’arbitrato semplificato
Il Regolamento 2023 prevede un regime meno restrittivo per quanto riguarda il contenuto degli atti introduttivi degli arbitrati c.d. semplificati. Dall’art. 2 dell’Allegato D del Regolamento 2023 è stata infatti eliminata la sanzione dell’inammissibilità per le domande di arbitrato e le risposte alle domande di arbitrato che non contengono la specificazione dei fatti che si intendono provare attraverso i mezzi di prova ivi indicati.
IV. Ampliamento dei provvedimenti pubblicabili a fini scientifici
Con il Regolamento 2023, la CAM ha altresì esteso il novero dei provvedimenti che possono essere pubblicati a fini di studio, in forma anonima. In particolare, oltre ai lodi, dal 1° marzo 2023 anche le ordinanze e gli altri provvedimenti degli arbitri potranno essere pubblicati. Rimane tuttavia salva la possibilità delle parti di manifestare, entro 30 giorni dal deposito del lodo, la propria opposizione a tale pubblicazione.
Foto: “La lotteria in Piazza Montecitorio” di Giovanni Paolo Panini – Wikimedia Commons